Glossario del settore alimentare
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Glossario del settore alimentare
- Giornale di viaggio
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Documento di cui ai punti da 1) a 5) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005.
— Fonte: Reg. (CE) 1/2005, Allegato II
- GRAS (Generally Recognized As Safe) (termine USA)
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Any substance that is intentionally added to food is a food additive, that is subject to premarket review and approval by FDA, unless the substance is generally recognized, among qualified experts, as having been adequately shown to be safe under the conditions of its intended use, or unless the use of the substance is otherwise excepted from the definition of a food additive.
Under sections 201(s) and 409 of the Act, and FDA's implementing regulations in 21 CFR 170.3 and 21 CFR 170.30, the use of a food substance may be GRAS either through scientific procedures or, for a substance used in food before 1958, through experience based on common use in food Under 21 CFR 170.30(b), general recognition of safety through scientific procedures requires the same quantity and quality of scientific evidence as is required to obtain approval of the substance as a food additive. General recognition of safety through scientific procedures is based upon the application of generally available and accepted scientific data, information, or methods, which ordinarily are published, as well as the application of scientific principles, and may be corroborated by the application of unpublished scientific data, information, or methods.
Under 21 CFR 170.30(c) and 170.3(f), general recognition of safety through experience based on common use in foods requires a substantial history of consumption for food use by a significant number of consumers.
— Fonte: FFDCA Sec. 201(s); 21 CFR 170.3
- Grassi
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I lipidi totali, compresi i fosfolipidi.
— Fonte: Reg. (UE) 1169/2011, Allegato I, punto 2
- Grasso animale fuso
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Grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Gruppi vulnerabili
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Le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(14)
- Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls (HARPC) (termine USA)
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A risk-based food safety management system requiring hazard analysis and implementation of preventive controls.
— Fonte: FSMA; 21 CFR 117 Subpart C
- Identificatore unico
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Semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, sulla base dell'evento di trasformazione autorizzato mediante il quale è stato sviluppato e a permettere il recupero dei dati specifici pertinenti a quell'OGM.
— Fonte: Reg. (CE) 1830/2003, Art. 3(4)
- Igiene degli alimenti
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Le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto.
— Fonte: Reg. (CE) 852/2004, Art. 2(1)(a)
- Imballaggio
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Collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore.
— Fonte: Reg. (CE) 852/2004, Art. 2(1)(k)
- Immissione in commercio
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[Azione, NdR] come definita nella legislazione comunitaria specifica in base alla quale il prodotto è stato autorizzato; in altri casi quale definita all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE.
— Fonte: Reg. (CE) 1830/2003, Art. 3(10); Dir. 2001/18/CE, Art. 2(4)
- Immissione in commercio (OGM)
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Detenzione di alimenti o mangimi a fini di vendita, compresa l'offerta, o di altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di trasferimento stesse.
— Fonte: Reg. (CE) 1829/2003, Art. 2(14)
- Immissione sul mercato
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Detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta.
— Fonte: Reg. (CE) 178/2002, Art. 3(8)
- Immissione sul mercato
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La detenzione a scopo di vendita all’interno della Comunità, comprese l’offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente. L’immissione in libera pratica nel territorio della Comunità costituisce immissione sul mercato ai fini del presente regolamento.
— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(9)
- Immissione sul mercato
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La prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato dell’Unione.
— Fonte: Reg. (UE) 2019/1009, art. 2, punto 10
- Immissione sul mercato (MOCA)
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Detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette.
— Fonte: Reg. (CE) 1935/2004, Art. 2(1)(b)
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