Glossario del settore alimentare

Scopri i termini chiave del settore alimentare con il nostro glossario: una guida chiara e completa per orientarti tra le definizioni normative. GoodFood Consulting è il tuo partner per gestione, conformità e sostenibilità.

Glossario del settore alimentare

Nanomateriale ingegnerizzato

Materiale prodotto intenzionalmente contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese nella classe di grandezza tra 1 nm e 100 nm.

— Fonte: Reg. (UE) 1169/2011, Art. 2(2)(t)

Nanomateriale ingegnerizzato

Qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i) le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

ii) le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale non in forma nano.

— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(f)

Nanomateriali ingegnerizzati

Qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i) le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

ii) le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale non in forma nano.

— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(f)

Non conformità

Mancata conformità al presente regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso.

— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(57)

Norma armonizzata

Norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

— Fonte: Reg. (UE) 2019/1009, art. 2, punto 17

Normativa alimentare

(Sinonimo: «legislazione alimentare») Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.

— Fonte: Reg. (CE) 178/2002, Art. 3(1)

Normativa di armonizzazione dell’Unione

Normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

— Fonte: Reg. (UE) 2019/1009, art. 2, punto 24

Normativa in materia di informazioni sugli alimenti

Le disposizioni dell’Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l’etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti.

— Fonte: Reg. (UE) 1169/2011, Art. 2(2)(b)

Normativa in materia di mangimi

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell’Unione o nazionale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione o dell’uso dei mangimi.

— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(2)

Nuovo alimento

Qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'UE prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997;

ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;

iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;

iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante:

-- pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997, oppure

-- pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;

v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione;

vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;

vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;

viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;

ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013:

-- risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo, oppure

-- contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;

x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE.

— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(a)

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