Glossario del settore alimentare

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Glossario del settore alimentare

Assistente ufficiale

Rappresentante delle autorità competenti formato in conformità ai requisiti di cui all’articolo 18 e impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.

— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(49)

Attestato ufficiale

Qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [del Reg. (UE) 2017/625, NdR].

— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(28)

Attrezzatura per l’applicazione di pesticidi

Ogni attrezzatura specificamente destinata all’applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi.

— Fonte: Dir. 2009/128/CE, Art. 3(4)

Audit

Esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi.

— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(30)

Autorità competente

L’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto della normativa alimentare o qualsiasi altro organismo cui tale competenza sia stata delegata.

— Fonte: Reg. (CE) 178/2002

Autorità competente

L'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo.

— Fonte: Reg. (CE) 852/2004, Art. 2(1)(d)

Autorità competente

a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [Reg. (UE) 2017/625, NdR];

b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;

c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo.

— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(3)

Autorità di controllo

Autorità di controllo competente per il settore biologico quale definita all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625 oppure un’autorità riconosciuta dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici e in conversione nell’Unione.

— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(55)

Autorità di controllo competente per il settore biologico

Un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, inclusa, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo.

— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(4)

Autorità europea per la sicurezza alimentare [EFSA, NdR]

Autorità istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.

— Fonte: Reg. (CE) 1924/2006, Art. 2(2)(7); Reg. (CE) 178/2002, Art. 22

Autorità indipendente di certificazione

Organismo indipendente dall'organizzazione che fabbrica o distribuisce il metodo alternativo e che fornisce una garanzia scritta attestante che il metodo alternativo validato è conforme alla norma EN ISO 16140-2.

— Fonte: Reg. (CE) 2073/2005, Art. 2(o)

Autorizzazione prodotto fitosanitario

Atto amministrativo mediante il quale l’autorità competente di uno Stato membro autorizza l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario nel suo territorio.

— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(10)

Azienda

L’insieme delle unità di produzione gestite nell’ambito di un’unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall’acquacoltura e dall’apicoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell’allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito.

— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(8)

Azienda di produzione del latte

Stabilimento con animali destinati alla produzione di latte per alimentazione umana.

— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I

Bambino nella prima infanzia

Bambino di età compresa tra uno e tre anni.

— Fonte: Reg. (UE) 609/2013, Art. 2(2)(b)

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