Glossario del settore alimentare
Scopri i termini chiave del settore alimentare con il nostro glossario: una guida chiara e completa per orientarti tra le definizioni normative. GoodFood Consulting è il tuo partner per gestione, conformità e sostenibilità.
Glossario del settore alimentare
- Prodotti fitosanitari
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Prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;
c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti.
d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
— Fonte: Reg. (CE) 1107/2009, Art. 2(1)
- Prodotti lattiero-caseari
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Prodotti trasformati ottenuti dalla lavorazione di latte crudo o successivamente di tali prodotti.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Prodotti non trasformati
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Prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.
— Fonte: Reg. (CE) 852/2004, Art. 2(1)(n)
- Prodotti non trasformati
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Prodotti non trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura.
— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(71)
- Prodotti primari
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I prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.
— Fonte: Reg. (CE) 852/2004, Art. 2(1)(b)
- Prodotti trasformati
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Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
— Fonte: Reg. (CE) 852/2004, Art. 2(1)(o)
- Prodotti trasformati
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Prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura.
— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(72)
- Prodotti vegetali
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Prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l’essiccamento o la spremitura, sempreché non si tratti di vegetali.
— Fonte: Reg. (CE) 2009/1107, Art. 3
- Prodotti vegetali [rif. Reg. fitosanirario, NdR]
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Prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:
a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci.
— Fonte: Reg. (UE) 2016/2031, Art. 2(2)
- Prodotto a partire da OGM
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Prodotto derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma che non li contiene e non ne è costituito.
— Fonte: Reg. (CE) 1829/2003, Art. 2(10)
- Prodotto biologico
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Prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10 [del Reg. (UE) 2018/848, NdR]. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici.
— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(2)
- Prodotto della pesca separato meccanicamente
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Prodotto ottenuto rimuovendo la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura della carne.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Prodotto fertilizzante
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Una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale.
— Fonte: Reg. (UE) 2019/1009, art. 2, punto 1
- Prodotto fertilizzante dell'UE
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Prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato.
— Fonte: Reg. (UE) 2019/1009, art. 2, punto 2
- Prodotto fitosanitario
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Prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;
c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
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Altresì le sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono chiamate «sostanze attive».
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Infine:
a) sostanze o preparati, chiamati «antidoti agronomici», aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;
b) sostanze o preparati, chiamati «sinergizzanti», che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario;
c) sostanze o preparati, chiamati «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti;
d) sostanze o preparati, chiamati «coadiuvanti», costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.
— Fonte: Dir. 91/414/CEE, Art. 2(1) (oggi Reg. 1107/2009)
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