Glossario del settore alimentare
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Glossario del settore alimentare
- Nuovo alimento
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Qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'UE prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997;
ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante:
-- pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997, oppure
-- pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione;
vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;
ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013:
-- risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo, oppure
-- contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;
x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE.
— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(a)
- Official establishment (stabilimento riconosciuto) (termine USA)
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“Official establishment” means any establishment as determined by the Administrator at which inspection of the slaughter of poultry, or the processing of poultry products, meat, or eggs is maintained pursuant to the regulations.
— Fonte: 9 CFR 381.1
- Oggetti di ceramica
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Oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche. Tali oggetti vengono innanzi tutto modellati e la forma così ottenuta viene fissata permanentemente mediante cottura. Essi possono essere vetrificati, smaltati e/o decorati
— Fonte: Dir. 84/500/CEE, Art. 1 (3)
- OGM destinato all’alimentazione animale
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OGM che può essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi.
— Fonte: Reg. (CE) 1829/2003, Art. 2(9)
- OGM destinato all’alimentazione umana
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OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di alimenti.
— Fonte: Reg. (CE) 1829/2003, Art. 2(8)
- Operatore
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Persona fisica o giuridica che esercita controllo effettivo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi trasportatori, commercianti e utilizzatori.
— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(11)
- Operatore
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Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento nell'impresa alimentare o nell'impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo.
— Fonte: Reg. (CE) 1829/2003, Art. 2(3)
- Operatore
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Qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [del Reg. (UE) 2017/625, NdR].
— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(29)
- Operatore
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Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona.
— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(13)
- Operatore (tracciabilità OGM)
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Persona fisica o giuridica che immette in commercio un prodotto, nonché la persona fisica o giuridica cui è fornito un prodotto immesso in commercio nella Comunità, proveniente da uno Stato membro o da un paese terzo, in qualunque fase della catena di produzione e distribuzione, ad esclusione del consumatore finale.
— Fonte: Reg. (CE) 1830/2003, Art. 3(5)
- Operatore del settore alimentare (OSA)
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La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della normativa alimentare all’interno dell’impresa posta sotto il proprio controllo.
— Fonte: Reg. (CE) 178/2002, Art. 3(3)
- Operatore del settore dei mangimi
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La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo.
— Fonte: Reg. (CE) 178/2002, Art. 3(6)
- Operatore economico (MOCA)
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Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo.
— Fonte: Reg. (CE) 1935/2004, Art. 2(2)(d)
- Operatori economici
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Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore.
— Fonte: Reg. (UE) 2019/1009, art. 2, punto 15
- Organismi geneticamente modificati
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Organismi il cui materiale genetico è stato modificato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sul rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(16)
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