Glossario del settore alimentare

Scopri i termini chiave del settore alimentare con il nostro glossario: una guida chiara e completa per orientarti tra le definizioni normative. GoodFood Consulting è il tuo partner per gestione, conformità e sostenibilità.

Glossario del settore alimentare

Stallatico

Gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera.

— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(20)

Stato membro relatore

Lo Stato membro che si assume il compito della valutazione di una sostanza attiva o di un antidoto agronomico o di un sinergizzante.

— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(22)

Sterilizzazione sotto pressione [rif. sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, NdR]

Trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, a una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, a una pressione assoluta di almeno 3 bar.

— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(19)

Stomaci, vesciche e intestini trattati

Organi sottoposti a salatura, riscaldamento o essiccazione dopo la pulizia.

— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I

Storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo

La sicurezza dell'alimento in questione è attestata dai dati relativi alla sua composizione e dall'esperienza dell'uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese terzo, prima della notifica di cui all'articolo 14.

— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(b)

Superficie agricola

Superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(15)

Supporti [rif. additivi alimentari, NdR]

Sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego.

— Fonte: Reg. (CE) 1333/2008, Allegato I, punto 5

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