Glossario del settore alimentare
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Glossario del settore alimentare
- Centro di depurazione (molluschi bivalvi)
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Stabilimento con bacini di acqua marina pulita per ridurre i contaminanti nei molluschi bivalvi vivi.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Centro di imballaggio (uova)
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Stabilimento in cui le uova sono calibrate in base a qualità e peso.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Centro di lavorazione della selvaggina
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Stabilimento in cui la selvaggina e le sue carni sono preparate per l'immissione sul mercato.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Centro di spedizione (molluschi bivalvi)
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Stabilimento per il ricevimento, rifinitura, lavaggio, confezionamento e imballaggio dei molluschi bivalvi.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Certificato ufficiale
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Documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [del Reg. (UE) 2017/625, NdR].
— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(27)
- Certificatore
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a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o
b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [Reg. (UE) 2017/625, NdR].
— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(26)
- Certificazione ufficiale
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Procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [del Reg. (UE) 2017/625, NdR].
— Fonte: Reg. (UE) 2017/625, Art. 3(25)
- Ciccioli
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I residui proteici della fusione [delle parti grasse, NdR], previa separazione parziale di grassi e acqua.
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Ciclo di produzione
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La durata di vita di un animale d’acquacoltura o di un’alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d’acquacoltura) fino al raccolto.
— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(40)
- Claims sulla crescita e sviluppo nei bambini
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In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:
[...] b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.
— Fonte: Regolamento (CE) n. 1924/2006, Art. 14, par. 1, lettera b)
- Coadiuvante del processo di polimerizzazione
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Sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche; può essere presente nel materiale o oggetto finito, ma non è destinato ad essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell’oggetto finale.
— Fonte: Reg. (UE) 10/2011, Art. 3(8)
- Coadiuvante tecnologico
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Sostanza che:
i) non è consumata come un alimento in sé;
ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.
— Fonte: Reg. (CE) 1333/2008, Art. 3(2)(b)
- Collagene
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Prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato secondo i pertinenti requisiti del presente regolamento [(CE) 853/2004, NdR].
— Fonte: Reg. (CE) 853/2004, Allegato I
- Collettività
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Le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale.
— Fonte: Reg. (UE) 1169/2011, Art. 2(2)(d)
- Coltura di vegetali nel suolo
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Produzione su suolo vivo o su suolo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.
— Fonte: Reg. (UE) 2018/848, Art. 3(70)
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