Glossario del settore alimentare

Scopri i termini chiave del settore alimentare con il nostro glossario: una guida chiara e completa per orientarti tra le definizioni normative. GoodFood Consulting è il tuo partner per gestione, conformità e sostenibilità.

Glossario del settore alimentare

Alimento preimballato

L’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

— Fonte: Reg. (UE) 1169/2011, Art. 2(2)(e)

Alimento senza zuccheri aggiunti

Alimento:

i) senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;

ii) senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti.

— Fonte: Reg. (CE) 1333/2008, Art. 3(2)(e)

Alimento tradizionale da un paese terzo

Un nuovo alimento quale definito alla lettera a) del presente paragrafo, diverso dai nuovi alimenti di cui ai punti i), iii), vii), viii), ix) e x) della stessa lettera, derivato dalla produzione primaria quale definita all'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo.

— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(c)

Altri oggetti

Materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale.

— Fonte: Reg. (UE) 2016/2031, Art. 2(5)

Altro aroma

Aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere da b) a g) [del Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2), NdR].

— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(h)

Ambiente

Acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il suolo, l’aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.

— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(13)

Animale

Qualsiasi animale invertebrato o vertebrato.

— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(5)

Animale d’allevamento

— Animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o altri prodotti o per altri fini d’allevamento;

— Equidi.

— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(6)

Animale da compagnia

Animale appartenente a specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall’uomo, a fini diversi dall’allevamento.

— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(8)

Animale selvatico

Animale non detenuto dall’uomo.

— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(7)

Animali acquatici

Animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:

a) Pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;

b) Molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca;

c) Crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea

— Fonte: Dir. 2006/88/CE, Art. 3(1)(e)

abrogato e sostituito da

Regulation (EU) 2016/429

Appropriato procedimento fisico

Procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l’elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II, e che non comporta tra l’altro l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.

— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(k)

Aroma ottenuto per trattamento termico

Prodotto ottenuto previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere:

i) alimenti; e/o

ii) materiali di base diversi dagli alimenti.

— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(e)

Aromatizzante di affumicatura

Un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’articolo 3, punti 1), 2) e 4) de regolamento (CE) n. 2065/2003.

— Fonte: Reg. (CE) 2065/2003, Art. 3(1), (2), (4); Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(f)

Aromi

Prodotti:

i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;

ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi.

— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(a)

Condividi su

Pronto a trasformare la tua azienda?

Scopri come possiamo fare la differenza. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata.

Contattaci subito