Glossario del settore alimentare
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Glossario del settore alimentare
- Alimento preimballato
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L’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
— Fonte: Reg. (UE) 1169/2011, Art. 2(2)(e)
- Alimento senza zuccheri aggiunti
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Alimento:
i) senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;
ii) senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti.
— Fonte: Reg. (CE) 1333/2008, Art. 3(2)(e)
- Alimento tradizionale da un paese terzo
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Un nuovo alimento quale definito alla lettera a) del presente paragrafo, diverso dai nuovi alimenti di cui ai punti i), iii), vii), viii), ix) e x) della stessa lettera, derivato dalla produzione primaria quale definita all'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo.
— Fonte: Reg. (UE) 2015/2283, Art. 3(2)(c)
- Altri oggetti
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Materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale.
— Fonte: Reg. (UE) 2016/2031, Art. 2(5)
- Altro aroma
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Aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere da b) a g) [del Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2), NdR].
— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(h)
- Ambiente
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Acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il suolo, l’aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.
— Fonte: Reg. (UE) 1107/2009, Art. 3(13)
- Animale
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Qualsiasi animale invertebrato o vertebrato.
— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(5)
- Animale d’allevamento
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— Animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o altri prodotti o per altri fini d’allevamento;
— Equidi.
— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(6)
- Animale da compagnia
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Animale appartenente a specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall’uomo, a fini diversi dall’allevamento.
— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(8)
- Animale selvatico
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Animale non detenuto dall’uomo.
— Fonte: Reg. (CE) 1069/2009, Art. 3(7)
- Animali acquatici
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Animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:
a) Pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;
b) Molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca;
c) Crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea
— Fonte: Dir. 2006/88/CE, Art. 3(1)(e)
abrogato e sostituito da
Regulation (EU) 2016/429
- Appropriato procedimento fisico
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Procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l’elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II, e che non comporta tra l’altro l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.
— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(k)
- Aroma ottenuto per trattamento termico
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Prodotto ottenuto previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere:
i) alimenti; e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti.
— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(e)
- Aromatizzante di affumicatura
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Un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’articolo 3, punti 1), 2) e 4) de regolamento (CE) n. 2065/2003.
— Fonte: Reg. (CE) 2065/2003, Art. 3(1), (2), (4); Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(f)
- Aromi
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Prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;
ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi.
— Fonte: Reg. (CE) 1334/2008, Art. 3(2)(a)
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