EUDR: l’eterna dicotomia tra progresso e rinvii
Introduzione
- legno e derivati (carta, mobili)
- carne bovina
- cacao
- caffè
- olio di palma
- soia
- gomma
Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) sono a deforestazione zero;
b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Dopo l’adozione formale nel giugno 2023, le imprese avrebbero dovuto adeguarsi entro il 30 dicembre 2024. Tuttavia, già nel di fronte a resistenze industriali, difficoltà tecniche e richieste di equilibri pragmatici, Parlamento e Consiglio UE hanno approvato un rinvio di 12 mesi dell’entrata in applicazione dell’EUDR per le aziende più grandi, spostandola al 30 dicembre 2025. Per le micro, piccole e medie imprese, il termine diventa 30 giugno 2026.
Il provvedimento è stato giustificato come necessario per dare tempo alle imprese di implementare sistemi informativi, formazione interna e adeguamenti alla catena logistica.
Il possibile (nuovo) rinvio
- I sistemi IT progettati per gestire le segnalazioni della catena di filiera non sarebbero “pronti” per il volume atteso di dati
- Il carico amministrativo e operativo, specie per produttori nei Paesi extra-UE, è considerato gravoso.
- Vi sarebbe una richiesta di “semplificazioni” e alleggerimenti tecnici per favorire l’adesione, specie nei mercati emergenti di materie prime.