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EUDR: l’eterna dicotomia tra progresso e rinvii

Introduzione

Introduzione

Entrato formalmente in vigore il 29 giugno 2023 come strumento per contrastare deforestazione e degrado forestale nei flussi commerciali, il Regolamento (UE) 2023/1115 (European Union Deforestation Regulation — EUDR) mira a impedire che prodotti importati nell’UE (o esportati da essa) provengano da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020. 

L’obiettivo è sicuramente complicato ma non per questo meno nobile: trasformare le pratiche di mercato, integrare la sostenibilità nella responsabilità d’impresa, e dare un messaggio di presa coscienza della critica situazione delle politiche forestali globali. 

Tuttavia, fin dai primi mesi dopo l’adozione il tema del rinvio della sua applicazione è divenuto centrale: se è vero che l’ambizione è alta, anche le sfide operative e politiche lo sono. 

L’EUDR copre materie prime e loro derivati presenti nell’Allegato I del regolamento, tra cui: 

  • legno e derivati (carta, mobili)
  • carne bovina
  • cacao
  • caffè
  • olio di palma
  • soia
  • gomma 

Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti: 

a) sono a deforestazione zero; 

b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e 

c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. 

Dopo l’adozione formale nel giugno 2023, le imprese avrebbero dovuto adeguarsi entro il 30 dicembre 2024. Tuttavia, già nel di fronte a resistenze industriali, difficoltà tecniche e richieste di equilibri pragmatici, Parlamento e Consiglio UE hanno approvato un rinvio di 12 mesi dell’entrata in applicazione dell’EUDR per le aziende più grandi, spostandola al 30 dicembre 2025. Per le micro, piccole e medie imprese, il termine diventa 30 giugno 2026.

Il provvedimento è stato giustificato come necessario per dare tempo alle imprese di implementare sistemi informativi, formazione interna e adeguamenti alla catena logistica. 
Il possibile (nuovo) rinvio

Il possibile (nuovo) rinvio

Ora, a pochi mesi dall’entrata in vigore, Bruxelles sembra intenzionata a proporre un nuovo rinvio di 12 mesi, spostando di fatto l’attuazione a fine 2026. Il motivo, questa volta, sarebbe “tecnico”: i sistemi informatici destinati a gestire le dichiarazioni di conformità e la mole di dati geografici non sarebbero ancora pienamente operativi, ad annunciarlo è stata la commissaria Ue all’Ambiente Jessika Roswall. 

Dietro la parola “rinvio” si intrecciano diversi interessi. 

Da una parte ci sono gli operatori — soprattutto nei Paesi produttori extra-UE — che denunciano l’eccessiva complessità burocratica e i costi di adeguamento. Le piccole aziende agricole e le cooperative di caffè o cacao in America Latina e Africa temono di essere tagliate fuori dal mercato europeo, non per mancanza di sostenibilità, ma per mancanza di strumenti digitali e supporto tecnico. 

Dall’altra parte ci sono le imprese che si sono già mosse, investendo in sistemi di tracciabilità e audit ambientali. Colossi come Nestlé e Ferrero si sono espressi pubblicamente contro il nuovo possibile rinvio, sostenendo come la certezza normativa sia fondamentale per pianificare gli investimenti e consolidare la fiducia nella transizione verde. 

E poi c’è la società civile, le principali ONG ambientaliste hanno criticato duramente la proposta di posticipare ancora l’EUDR, parlando di un segnale politico “ambiguo” che rischia di indebolire la credibilità dell’Unione proprio mentre dovrebbe guidare la lotta globale alla deforestazione. 

Il nuovo rinvio proposto dalla Commissione UE (settembre 2025) punta il dito in particolare su problemi tecnici e infrastrutturali: 

  • I sistemi IT progettati per gestire le segnalazioni della catena di filiera non sarebbero “pronti” per il volume atteso di dati
  • Il carico amministrativo e operativo, specie per produttori nei Paesi extra-UE, è considerato gravoso. 
  • Vi sarebbe una richiesta di “semplificazioni” e alleggerimenti tecnici per favorire l’adesione, specie nei mercati emergenti di materie prime. 

Un bilancio tra regolamentazione e realismo

Un bilancio tra regolamentazione e realismo

 Il tema EUDR è emblematico delle tensioni tra la necessità di una norma ambientale rigorosa e la complessità operativa delle filiere globali. Da un lato serve coerenza, fermezza e credibilità europea; dall’altro serve pragmatismo, ascolto dei fattori di contesto e supporto alle parti coinvolte. 

Se il rinvio può dare respiro temporale alle imprese e rassicurazioni tecniche, il rischio è che diventi un alibi per ritardare il cambiamento strutturale. Sta all’Unione Europea trovare il punto di equilibrio: non un regolamento “facilitato”, ma uno attuabile con rigore e integrità. 

Conclusioni

Conclusioni

L’EUDR è un tassello cruciale della strategia europea per la sostenibilità e la tutela forestale. Il rinvio – già sperimentato e in fase di possibile estensione — può essere giustificato da motivazioni tecniche, ma non deve diventare un pretesto per l’inazione, inoltre non deve compromettere la visione di fondo: garantire che i prodotti commercializzati nell’UE non contribuiscano a deforestazione e degrado.
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